AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
Premessa
La Fondazione Scuola dell’Infanzia “Suor Teresa Ballerini” nasce come asilo infantile “Vittorio Emanuele III” nel luglio 1910, viene trasformata in ente morale il 6 dicembre 1917 e in fondazione il 16 gennaio 2004.
E’ una Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro e persegue obiettivi inerenti allo sviluppo educativo e culturale.
E’ stata riconosciuta paritaria con decreto prot. 488/2925 del 28/2/2001.
E’ una scuola di ispirazione cristiana.
La struttura è di proprietà del comune ed è dotata, ad oggi, di 4 sezioni eterogenee, una cucina interna, uno spazio polifunzionale dedicato a laboratori e progetti, due saloni e un giardino attrezzato con giochi.
Il Codice Etico e di Comportamento della Fondazione dovrà essere applicato da chiunque nella Scuola ne abbia autorità e nel contempo rispettato da chiunque entri in rapporto con la Scuola, sia esso un dipendente, un amministratore, un utente o un collaboratore a qualsiasi titolo.
Tale codice approvato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 intende attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti, di seguito indicati, anche ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Perciò il Codice Etico ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai Codici di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni; l’inosservanza può cioè dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica della Fondazione.
Al fine di assicurare l’attuazione delle norme del Codice Etico, la Fondazione garantisce, ove richiesto, un adeguato supporto interpretativo, prevede un apposito apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione connessi a un sistema per la raccolta di segnalazioni della violazione del Codice Etico stesso.
Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale
- Il presente Codice costituisce l’insieme dei princìpi di diligenza, lealtà, correttezza reciproca, imparzialità e buona condotta la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della gestione e l’immagine della Fondazione e/o della Scuola.
- Alle disposizioni del presente Codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel nome della Fondazione e/o della Scuola, nel loro interesse o, comunque, ad esse in ogni modo riferibili, posti in essere da chiunque vi entri in rapporto – sia esso un dipendente, un socio, un utente o un collaboratore a qualsiasi titolo – sia al loro interno che verso l’esterno.
- Il perseguimento dell’interesse della Fondazione e/o della Scuola non può mai giustificare una condotta contraria al diritto, alle norme di legge e alle disposizioni del presente Codice.
- Nello svolgimento di ogni attività la Fondazione opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale; a tale modo di operare devono obbligatoriamente conformarsi tutti i soggetti che vi entrano in rapporto. Tra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei soggetti che entrano in rapporto con la Fondazione operi per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della Fondazione stessa e/o dei destinatari delle sue azioni, per trarne vantaggio personale.
- Il Codice Etico è, dunque, un documento ufficiale della Fondazione, approvato dal suo Consiglio di Amministrazione, e raccoglie i principi etico-valoriali nei quali la Scuola si rispecchia e la cui osservanza è ritenuta di fondamentale importanza per il suo regolare funzionamento, per l’affidabilità della gestione, nonché per l’immagine della Fondazione stessa.
- Il Codice Etico riconosce rilevanza giuridica di efficacia obbligatoria ai principi etico- valoriali in esso contenuti, anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.L. 8 giugno 2001, n.231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n.300” e delle condotte illecite di cui alla Legge 6 novembre 2012 n.190, recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. I destinatari del Codice Etico – come di seguito meglio individuati – sono pertanto obbligati ad osservarne e rispettarne i principi.
- La violazione dei principi detti compromette il vincolo fiduciario intercorrente con il trasgressore e viene perseguita incisivamente con tempestività ed immediatezza, attraverso proporzionati ed adeguati procedimenti disciplinari, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di simili violazioni e dall’instaurazione del conseguente procedimento penale.
- Una copia del Codice Etico è pubblicata stabilmente sul sito internet della Scuola, oltre che affissa alla bacheca della stessa. Tale diffusione, insieme alla presentazione a tutto il personale dipendente, assolve l’obbligo di pubblicità.
- L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato ai sensi della L. 190/2012 avranno cura di definire ogni problematica inerenti ad aspetti interpretativi ed applicativi del Codice Etico.
- L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato ai sensi della L. 190/2012avranno cura di vigilare sull’osservanza del Codice Etico.
- Eventuali infrazioni od inosservanze del Codice Etico da parte dei destinatari dovranno
- essere segnalate all’Organismo di Vigilanza (utilizzando la mail paolopace@odcecverona.it) e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominati ai sensi dell’articolo precedente.
- Il Codice entra in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo all’espletamento degli obblighi di pubblicità di cui al precedente comma 5.
- Eventuali modifiche al Codice approvate dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere rese note nei termini di cui al precedente comma 5.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
- La Fondazione provvede, se del caso, attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:
- alla diffusione del presente Codice presso i soggetti interessati;
- all’interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni;
- alla verifica della sua effettiva osservanza;
- all’adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue
- norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari;
- Per acquistare efficacia vincolante, ai destinatari verrà consegnata una copia del Codice Etico. Questi ultimi saranno invitati a rilasciare al Responsabile una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del Codice Etico e l’impegno ad osservarne il contenuto. Con riferimento ai collaboratori esterni della Fondazione, per tali intendendosi i consulenti, fornitori, agenti, rappresentanti ed in genere tutti i terzi aventi rapporti con la stessa, la divulgazione del Codice Etico avverrà mediante pubblicazione sul sito internet previa loro assunzione dell’obbligo di prenderne visione ed osservarne il contenuto.
- Eventuali modifiche ed integrazioni del Codice Etico sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Articolo 3 – Principi generali
- Il destinatario del Codice:
- svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse della Fondazione senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
- rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza e non usa le informazioni acquisite in occasione dell’esercizio delle proprie funzioni per scopi privati e/o non connessi all’esercizio medesimo;
- evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della Fondazione e della Scuola;
- rispetta il segreto professionale con riguardo alle riunioni istituzionali (Programmazioni, Collegi docenti, Riunioni del personale, Riunioni operative, Colloqui, Consigli Direttivi, Assemblee dei soci), all’acquisizione di documenti riservati ed alle azioni programmatiche;
- non scredita né danneggia la Fondazione e la Scuola mediante azioni e comportamenti, tenuti sia all’interno che all’esterno delle stesse;
- riferisce situazioni di minaccia (anche potenziale) per la stabilità della Fondazione e/o della Scuola;
- opera per favorire gli interessi, la crescita ed il lustro della Fondazione e della Scuola, evitando particolarismi personali o azioni conflittuali (anche potenziali) nei confronti della Fondazione e/o della Scuola stesse;
- dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti verso l’utenza e la rete con cui la Fondazione e la Scuola si relazionano;
- fornisce le informazioni legittime della Fondazione e della Scuola in modo completo, fedele, comprensibile ed accurato.
- Oltre ai principi generali di cui al comma 1, il personale dipendente:
- non usa recapiti e contatti personali con utenti terzi per fornire informazioni inerenti la Scuola;
- si impegna a valorizzare la propria professione e a tutelarne la dignità, sostenendo il principio dell’autonomia professionale;
- costruisce la propria professionalità con l’obiettivo di migliorare continuamente le proprie conoscenze e competenze, nonché per favorire le proprie attitudini verso una serena relazione interpersonale;
- riconosce il valore della formazione personale e si mantiene costantemente aggiornato tramite corsi e altre opportunità formative e di studio.
Articolo 4 – Regali, compensi e altre utilità
- Nell’ambito dell’attività di interesse della Fondazione e/o della Scuola, il destinatario del Codice:
- non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali. Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il Presidente/ Legale Rappresentante.
- Non accetta, per sé o per altri, utilità di nessun genere;
- Non promette né versa somme o elargisce beni in natura di qualsiasi entità o valore, a pubblici funzionari e/o a privati per promuovere o favorire interessi della Fondazione e/o della Scuola e/o personali.
Articolo 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni da parte del personale dipendente
- Il personale dipendente non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni vietate dalla legge;
- Comunica tempestivamente la partecipazione ad organizzazioni formali o informali che possano interferire con lo svolgimento dell’attività della Fondazione e/o della Scuola, o la cui natura possa essere ritenuta in palese contrapposizione e/o dannosa per le stesse.
Articolo 6 – Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione
- Rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell’ambito dell’attività svolta.
- Prima di rilasciare comunicazioni o giudizi di valore su attività della Scuola, si assicura che ne sia stata data preventiva informazione al Presidente.
- Si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.
- Ogni persona che usufruisce dei servizi della Fondazione deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno può essere sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.
Articolo 7 – Comportamento in servizio del dipendente
- Svolge il proprio compito con elevato impegno ed ampia disponibilità, assumendone lealmente le connesse responsabilità.
- Promuove la collaborazione con i colleghi, contribuendo a creare un circuito virtuoso e un sistema di relazioni leale e sereno.
- Si impegna per il rispetto reciproco delle persone, dei ruoli e delle mansioni, per sostenere un senso di appartenenza verso l’Istituzione scolastica.
- Cura costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza;
- Segnala tempestivamente al proprio responsabile ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto che possa avere riflessi sul servizio, o relativo a situazioni di pericolo e/o di danno per l’integrità fisica o psicologica propria o di altri.
- Non altera, in alcun modo, le configurazioni informatiche predisposte dall’amministrazione per tutelare l’integrità delle proprie reti e banche dati.
- Non utilizza la propria posta elettronica, i social network o altre forme di comunicazione di rete per dibattiti su temi inerenti la Scuola.
- Utilizza per il tempo strettamente indispensabile, e soltanto per scopi lavorativi, la connessione internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione. Durante lo svolgimento delle attività educative, i telefoni cellulari personali devono essere utilizzati solo per scopi lavorativi.
- Non procede all’installazione sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi già installati, salvo espressa autorizzazione della direzione.
- E’ vietato l’uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici della Fondazione.
- In caso di autorizzazione temporanea all’accesso alla rete interna, ad internet ovvero al sistema di posta elettronica non è consentito:
- il download di software o di files musicali, né la tenuta di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti;
- utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né corrispondere tramite detti mezzi con gli utenti dei servizi educativi, formativi o socio- assistenziali senza l’autorizzazione scritta degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni;
- inviare messaggi di posta elettronica personali dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica, neppure ricorrendo a sistemi di webmail;
- mettere in atto comportamenti al fine di sottrarsi ai controlli sull’utilizzo della posta elettronica e di internet che la Fondazione possa effettuare in conformità della legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su singoli nominativi, dispositivi e postazioni;
- mettere in atto comportamenti diretti ad impedire la continuità dell’attività lavorativa mediante l’utilizzo della posta elettronica e di internet in caso di assenza di linea e/ di rete;
- utilizzare la posta elettronica ed internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a carico del dipendente.
- Non introduce – anche sotto forma di volantinaggio o di questionario – stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l’autorizzazione preventiva della Coordinatrice;
- Si impegna a mantenere la funzionalità e il decoro dell’ambiente di lavoro, si prende cura degli oggetti e degli strumenti che utilizza; in caso di inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali affidate, ne dà immediata comunicazione alla Coordinatrice;
- Partecipa attivamente al contenimento delle spese e del consumo di materiali;
- E’ disponibile alla collaborazione con altri professionisti per affrontare situazioni particolari che concernono la Scuola ed il gruppo operativo;
- Partecipa, con riferimento alle sue competenze e mansioni, al miglioramento dell’ambiente e all’integrazione della Scuola sul territorio, attraverso la collaborazione con le istituzioni culturali;
- Rispetta i diritti dei bambini, dei colleghi, degli utenti, ed evita ogni forma di discriminazione relativa ad appartenenza etnica, sesso, credo politico e religioso, provenienza familiare, condizioni sociali e culturali;
- Valorizza le differenze e il pluralismo di idee;
- Interviene nei confronti dei colleghi nel caso non rispettino le regole dell’etica professionale e possano nuocere alla Scuola;
- Condivide momenti di valutazione con la Coordinatrice e con i colleghi per riconoscere i punti di forza e di fragilità propri e del sistema.
Articolo 8 – Rapporti del dipendente con il pubblico
- Fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio, e non quello di altri dipendenti;
- Non assume impegni, né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti la Scuola, al di fuori dei casi consentiti e concordati con gli organi deputati;
- Concorre a costruire, insieme a tutte le altre figure professionali, una buona immagine della Scuola e a farla apprezzare dalla collettività.
Articolo 9 – Obblighi della Fondazione quale datore di lavoro
- La tutela delle condizioni di lavoro è considerata dalla Fondazione un valore primario, da adottare nell’esercizio delle sue attività in rapporto ai dipendenti e collaboratori.
- La tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori è garantita da una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo possibile, in relazione alle conoscenze acquisite sulla base del progresso tecnico;
- La Fondazione deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell’equa retribuzione;
- Tutti i preposti alle attività della Fondazione sono responsabili dell’adozione delle misure di cui ai commi precedenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze;
- La Fondazione non impiegherà lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
- Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali;
- La Fondazione riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente;
- Il personale dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro. Non viene tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, o comunque instaurata in violazione delle leggi sul lavoro, di quelle di carattere tributario e previdenziale.
Articolo 10 – Riconoscimento del Codice da parte di terzi collaboratori
- Le ditte e gli altri collaboratori che svolgono attività rilevanti nell’ambito dei servizi erogati dalla Fondazione riconoscono il presente Codice quale elemento integrante ed essenziale del rapporto, e s’impegnano a garantire che il proprio personale inviato presso La Fondazione sia a conoscenza del contenuto dello stesso, e si astenga dal porre in essere comportamenti che siano in palese contrasto con il Codice stesso;
- In caso di violazione del Codice da parte delle figure di cui al punto 1 del presente articolo, La Fondazione provvederà a notificare l’accaduto in forma scritta al referente a cui è affidato il servizio, il quale dovrà prontamente adottare le opportune azioni correttive, la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce causa di inadempienza contrattuale.
Articolo 11 – Segnalazioni del mancato rispetto del codice
- La violazione dei princìpi e delle disposizioni contenute nel presente Codice e nel Regolamento che ne è parte integrante, dovrà essere prontamente segnalata – da chi ne venisse a conoscenza – alla Coordinatrice e, per suo tramite, al Legale Rappresentante della Fondazione.
- Qualora la violazione dei princìpi sia messa in atto dalla Coordinatrice la segnalazione dovrà essere indirizzata direttamente al Legale Rappresentante della Fondazione.
- La violazione dei princìpi da parte del Presidente/Legale Rappresentante andrà segnalata alla Coordinatrice e, per suo tramite, al Vicepresidente o componente del Consiglio di Amministrazione.
- Ogni violazione da parte degli altri soggetti non lavoratori dipendenti della Fondazione dovrà essere prontamente segnalata – da chi ne venisse a conoscenza – al Legale Rappresentante;
- Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire alla Fondazione di effettuare delle verifiche appropriate.
- La Fondazione non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.
- Tutti i soggetti sono tenuti a cooperare nelle verifiche relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente Codice.
Articolo 12 – Sanzioni
- La Fondazione non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice.
- Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui:
- al CCNL di volta in volta vigente;
- all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s. m. ed integrazioni;
- agli articoli 2119 e 2106 del Codice Civile;
- al D.L. 8 giugno 2001, n. 231.
- Ogni violazione da parte degli interlocutori esterni diversi dai lavoratori dipendenti è fonte di responsabilità contrattuale o regolamentare della Fondazione e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.
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